Condizioni generali di vendita

Art. 1 – La presente commissione é irrevocabile per il compratore per 90 giorni dalla data di sottoscrizione. Entro lo stesso termine la fornitrice si riserva il diritto di accettare o rifiutare la proposta. In caso di rifiuto della fornitrice, questa restituirà al compratore la caparra confirmatoria eventualmente versata.

Art. 2 – Qualora il compratore annullasse il contratto o rifiutasse di ricevere gli impianti e/o macchinari vendutigli, dovrà corrispondere alla fornitrice entro 15 giorni dalla richiesta della stessa una penale pari al 40% del prezzo pattuito dedotta la caparra eventualmente versata.

Art. 3 – Le misure degli impianti e/o macchinari sono approssimative. La fornitrice si riserva il diritto di apportare in ogni momento agli impianti e/o macchinari modifiche e varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessarie, sia in fase di costruzione che a montaggio avvenuto, senza che ciò dia al compratore ragione alcuna di eccezione o azione.

Art. 4 – I pagamenti devono essere eseguiti alla sede della fornitrice alle scadenze pattuite. Le rate del prezzo, maggiorate delle spese di imballo, costi effetti, spese bancarie e di sconto, interessi di cui in appresso, nonché le eventuali quote di pagamento previste dopo la consegna, devono essere coperte da cambiali che il compratore rilascerà all’avviso di approntamento dei materiali. Nessuna contestazione dà diritto al compratore di sospendere i pagamenti e l’inosservanza di tale patto comporta l’improcedibilità di ogni azione od eccezione. L’importo convenuto “alla consegna” sarà pagato all’avviso di approntamento dei materiali. Per tutti i pagamenti dilazionati concordati tra le parti e inseriti nel contratto di vendita il compratore corrisponderà alla fornitrice un interesse pari al tasso legale vigente al momento della consegna e determinato con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 1284 c.c. maggiorato di due punti. La fornitrice ha diritto ad interessi per ogni ritardo nel pagamento ed é autorizzata ad emettere tratta con spese per qualsiasi credito scaduto. Il ritardo del pagamento del prezzo da parte del compratore, rispetto a quanto stabilito in contratto, dà alla fornitrice il diritto alla corresponsione degli interessi moratori da parte del primo; tali interessi decorrono, automaticamente e senza necessità di costituzione in mora, sostituendosi da tale momento a quelli di cui sopra eventualmente applicati, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, e il saggio degli stessi é determinato ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002. Se il compratore che beneficia della clausola “senza interessi” non paga in termini, decadrà dal beneficio dello sconto di valuta e sarà tenuto automaticamente e senza necessità di costituzione in mora all’immediato pagamento del prezzo e degli interessi, il cui saggio sarà determinato ai sensi dell’ad. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 – dal giorno della consegna al saldo, salvo quanto disposto dall’ad. 15 di seguito riportato per quanto riguarda la vendita convenuta mediante pagamento rateale. La fornitrice ha diritto altresì al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, secondo il disposto dell’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2002. Le spese di registrazione del contratto nonché l’I.V.A. debbono essere rimborsate in contanti alla fornitrice ad avviso di merce pronta. Luogo dell’adempimento resta la sede della fornitrice anche in caso di emissione di cambiali, fatto che in ogni caso non comporta modifica di clausola alcuna. In caso di pagamento dilazionato il compratore é tenuto, se richiesto, a sottoscrivere ulteriori accordi con società finanziatrici e/o assicurative indicati dalla fornitrice. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicherà il D. Lgs. n. 231/2002.

Art. 5 – Qualora il compratore ottenesse finanziamenti o mutui per il pagamento della merce di cui alla commissione o dell’attività espletata, sarà obbligato all’immediato pagamento del prezzo. Sarà suo obbligo richiedere all’ente finanziatore, con lettera Raccomandata A.R. da inviare per conoscenza alla fornitrice, l’estinzione immediata del debito verso la fornitrice, stante la riserva di proprietà. Il compratore comunicherà alla fornitrice ogni richiesta di mutuo o finanziamento presentata a terzi. Ove fosse necessario per il compratore ricorrere ad una società di leasing al fine di effettuare il pagamento degli impianti e/o macchinari già forniti, le parti convengono da ora che la fattura relativa agli impianti e/o macchinari venga stornata secondo le normative fiscali vigenti e reintestata alla società di leasing previa emissione di nota di accredito per l’importo relativo alla fornitura che sarà pagata dalla società di leasing.

Art. 6 – Il termine di consegna fissato non é mai da ritenersi essenziale e viene pattuito di volta in volta tenendo conto dell’entità dell’acquisto, delle necessità di produzione della peculiarità e difficoltà del caso concreto. Sospensioni e ritardi di consegna per qualsiasi ragione non danno comunque diritto alla risoluzione del contratto o ad indennità per il compratore. La consegna come immissione del compratore nel possesso dei materiali costituenti gli impianti e/o macchinari, si intende sempre eseguita nello stabilimento della fornitrice anche se la merce é venduta franco destino. Qualora l’efficacia del contratto fosse subordinata al verificarsi di una condizione, il termine di consegna decorrerà per il computo di cui sopra, dal giorno in cui la fornitrice sarà per iscritto informata dell’avveramento della condizione. II compratore é obbligato a tale comunicazione o a documentare il mancato verificarsi della condizione per causa a lui non imputabile.

Nel caso che il compratore ritardi l’accettazione della merce questa potrà essere immagazzinata anche presso terzi dalla fornitrice a spese e rischio del compratore. Per l’eventuale deposito presso propri locali, la fornitrice addebiterà al compratore una spesa di magazzino pari all’i 1,5% del prezzo della merce venduta per ogni mese o frazione di mese dalla data di approntamento dei materiali. Se il ritardo del compratore nel ritirare la merce superasse i tre mesi dalla convenuta consegna, la fornitrice potrà di diritto risolvere il contratto applicando la penale di cui all’art. 2.

Art. 7 – I materiali costituenti gli impianti e/o macchinari viaggiano ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduti franco destino. L’assicurazione relativa viene effettuata solo a formale richiesta del compratore e a sue spese. Le spese di imballo sono a carico del compratore e saranno fatturare al costo.

Art. 8 – I camini, il collegamento agli stessi degli scarichi dei fumi e dei vapori dal forno, e condotte di presa e scarico d’aria, gli allacciamenti acqua, aria compressa, combustibile, elettricità, messa a terra, ecc. devono essere eseguiti a cura e spese del compratore il quale si assume la responsabilità della esecuzione a norma di Legge in conformità alle caratteristiche funzionali richieste dagli impianti e/o macchinari. La fornitrice é sollevata da qualsiasi responsabilità relativa all’ubicazione degli impianti e/o macchinari e alle caratteristiche dei locali. I tecnici montatori della fornitrice sono abilitati solo al montaggio dei materiali di fornitura della stessa. La prova di funzionalità degli impianti e/o macchinari viene eseguita con riferimento ai materiali forniti, con esclusione di ogni controllo e verifica delle opere di competenza del compratore e della loro funzionalità, compresa l’installazione e collaudo dei bruciatori.

Art. 9 – Sono a carico del compratore tutte le spese di montaggio e precisamente: a) le spese di manovalanza di aiuto al montatore, b) spese di scarico dei materiali anche se gli impianti e/o macchinari sono resi in porto franco, c) canne fumarie, tubazioni esterne agli impianti e/o macchinari, eventuali materiali edilizi necessari al montaggio: acqua, aria compressa, combustibili fino agli impianti e/o macchinari e l’allacciamento elettrico ai vari posti di utilizzo, d) bruciatori di combustibile, e) l’allacciamento del vapore dal generatore ai vari posti di utilizzo, f) spese di predisposizione del locale. Le voci c) ed e) sono a carico del compratore anche se gli impianti e/o macchinari sono venduti montati e funzionanti. Le spese del tecnico montatore, se comprese nel prezzo, si intendono relative al solo montaggio degli impianti e/o macchinari; restano pertanto escluse le spese per (‘avviamento e l’istruzione all’uso degli impianti e/o macchinari. Se per motivi non imputabili alla fornitrice, l’inizio e/o la continuazione delle operazioni di montaggio, di prova e di messa in funzione, se a carico della fornitrice, subiscono un ritardo, il compratore dovrà assumere le spese per il tempo di attesa ed eventualmente le spese per il successivo necessario intervento del montatore, comprese le spese di trasferta.

Art. 10 – Qualora sia contrattualmente prevista la permuta di impianti e/o macchinari di proprietà del compratore questi deve sostenere le spese di smontaggio, comprese le spese per le prestazioni dei montatori oltre alle spese di viaggio, vitto e alloggio conteggiate secondo le tariffe A.N.I.M.A., nonché spese di manovalanza, di rimozione delle macerie -‘e di trasporto degli impianti e/o macchinari stessi alla sede della fornitrice, come pure provvedere allo smaltimento di materiale inquinante.

Art. 11 – Il compratore solleva la fornitrice da ogni responsabilità per infortuni al personale di aiuto fornito dallo stesso ai montatori, nonché dei danni che dovessero derivare al compratore stesso, a terzi o a cose, in conseguenza dell’attività espletata dai suddetti montatori. La fornitrice non risponde dei danni causati dalla presenza, dall’uso, dai guasti o eventuali difetti degli impianti e/o macchinari qualunque ne_ sia la causa.

Art. 12 – Gli impianti e/o macchinari forniti sono garantiti per mesi dodici a decorrere dalla consegna del materiale; la garanzia consiste nella fornitura dei pezzi difettosi resi franco fabbrica con esclusione della manodopera e a condizione del reso del pezzo sostituito. La sostituzione delle parti durante il periodo di garanzia non prolunga la garanzia stessa. Il compratore non ha diritto ad indennizzo alcuno per il danno derivante dal fermo degli impianti e/o macchinari. Il compratore decade dal diritto alla garanzia: a) se non osserva le condizioni di pagamento; b) se i guasti sono causati da imperizia, uso anomalo, sovraccarico, cattiva manutenzione, manomissione o modifiche non disposte dalla fornitrice, irregolarità o deficienze di fornitura del combustibile o dell’energia elettrica; c) se i guasti derivano da forza maggiore. La fornitrice non risponde per il normale deterioramento degli impianti e/o macchinari né per pezzi o accessori utilizzati che non siano di sua produzione. Vizi e difetti devono essere denunciati esclusivamente alla fornitrice con lettera raccomandata entro 8 giorni dalla scoperta ex art. 1495 c.c. Per le verifiche e revisioni generali ritenute opportune dalla fornitrice o richieste dal compratore nel periodo di garanzia, le macchine, gli impianti e/o macchinari o parti di essi, dovranno essere consegnate e ritirate presso la sede della fornitrice a spese e cura del compratore.

Art. 13 – La fornitrice non si assume nessun impegno circa le qualità del prodotto ottenuto con gli impianti e/o macchinari essendo ciò dipendente da molti fattori quali l’abilità tecnica dell’operatore, la qualità e le dosi degli ingredienti e dei materiali impiegati.

Art. 14 – E’ fatto obbligo al compratore di informare la fornitrice con lettera Raccomandata A.R. entro 24 ore di ogni atto esecutivo o cautelare eseguito da terzi sui beni oggetto della fornitura. Il compratore stesso resta in ogni caso responsabile nei confronti della fornitrice e per ogni spesa o danno a cui questa dovesse soggiacere per effetto degli atti medesimi. II compratore ha altresì l’obbligo di informare con Ragcomandata A.R. il proprietario dei locali in cui saranno posti in opera gli impianti e/o macchinari di fornitura , prima della loro introduzione, dell’esistenza del patto di riservato dominio a favore della fornitrice. Il compratore assume ogni responsabilità con il proprietario dell’immobile per il montaggio degli impianti e/o macchinari e in particolare per i forni che hanno una parte di struttura muraria. La fornitrice non assume alcuna responsabilità per eventuali reclami od azioni comunque promossi a qualunque titolo da coinquilini, confinanti del compratore per effetto della posa in opera, del funzionamento delle macchine, degli impianti e/o macchinari, del calore del forno, ecc.

Art. 15 – La vendita convenuta mediante pagamento rateale si intende conclusa con riserva della proprietà a favore della fornitrice ex artt. 1523 e seguenti c.c. e art. 11 comma 3° D. Lgs. n. 231/2002, fino al completo pagamento del prezzo e delle spese accessorie. Il mancato pagamento, anche di una sola rata che superi l’ottava parte del prezzo, da diritto alla fornitrice di chiedere immediata risoluzione del contratto ovvero di contestare la decadenza del compratore dal beneficio del termine per il pagamento delle rate successive a scadere. Ove intervenga la risoluzione, la fornitrice ha diritto di disporre mediante ingiunzione il ritiro degli impianti e/o macchinari forniti e di trattenere a titolo indennità per uso, deterioramento e spese gli importi fino a quel momento versati, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. In ogni caso, di vendita o di cessione dell’esercizio a terzi, il compratore si obbliga a darne immediato avviso a mezzo lettera Raccomandata A.R. alla fornitrice che ha diritto alternativamente di chiedere l’immediato pagamento del prezzo totale residuo o di considerare risolto ipso jure il contratto, con diritto di procedere al ritiro della merce fornita, trattenendo quanto già pagato a titolo di compenso per l’uso della merce stessa, salvo il diritto al risarcimento dei danni ulteriori.Qualsiasi caso di ritardo nel pagamento del prezzo da parte del compratore, occorso in seguito al mancato rispetto di un qualunque termine di adempimento, fissato dalla fornitrice o decorso in via automatica, in applicazione del presente articolo, ai casi sopra citati di decadenza del compratore dal beneficio del termine per il pagamento delle rate successive a scadere o di richiesta del pagamento del prezzo totale residuo per vendita o cessione dell’esercizio a terzi da parte del compratore, dà alla fornitrice il diritto alla corresponsione degli interessi moratori da parte del primo; tali interessi decorrono, automaticamente e senza necessità di costituzione in mora, sostituendosi da tale momento a quelli sulla dilazione eventualmente applicati, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, e il saggio degli stessi é determinato ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002. La fornitrice ha diritto altresì al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, secondo il disposto dell’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2002. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, in caso di mancato pagamento di una rata che non superi l’ottava parte del prezzo. Ai sensi ed agli effetti dell’ad. 11 comma 3° D.L. 231/2002, viene esercitata la riserva di dominio” sulle merci fornite fino a totale ed avvenuto buon fine del pagamento così come specificato nell’art. 15 delle condizioni generali di vendita.